Gruppo Energia è in prima linea su questo grande progetto Europeo di condivisione dell’energia rinnovabile e di riduzione dell’uso di fonti fossili.

Il nostro ufficio si occupa dello sviluppo delle comunità energetiche, mettendo insieme produttori e consumatori ed analizzando i profili di consumo per garantire l’ottenimento dell’autoconsumo minimo richiesto dalla normativa.

Vengono perfezionati i modelli contrattuali per arrivare alla costituzione del soggetto giuridico Comunità Energetica, individuando il soggetto “referente” che si assume nei confronti del GSE e degli altri enti competenti e di controllo, le responsabilità della corretta configurazione della comunità.

Vengono attivate le pratiche richieste dal GSE e amministrati nel tempo i flussi di incentivi erogati alla Comunità Energetica e che devono essere ripartiti tra i suoi membri.

Cosa sono le Comunità Energetiche

I clienti finali, consumatori di energia elettrica, possono oggi associarsi per produrre localmente, tramite fonti rinnovabili, l'energia elettrica necessaria al proprio fabbisogno, "condividendola". Questo grazie all'entrata in vigore del decreto-legge 162/19 (articolo 42bis) e dei relativi provvedimenti attuativi, quali la delibera 318/2020/R/eel dell'ARERA  e il DM 16 settembre 2020 del MiSE.

L'energia elettrica "condivisa" (pari al minimo, su base oraria, tra l'energia elettrica immessa in rete dagli impianti di produzione e l'energia elettrica prelevata dai consumatori che rilevano per la configurazione) beneficia di un contributo economico riconosciuto dal GSE a seguito dell'accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione.

Ai fini dell'accesso a tale servizio il GSE ha pubblicato le "Regole tecniche per l'accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa".

Tipologie di Comunità Energetiche

Due sono le tipologie di configurazione ammesse al servizio:

  1. Gruppi di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente;
  2. Comunità di energia rinnovabile;

Gruppi di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente

Un Gruppo di autoconsumatori rappresenta un insieme di almeno due autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente in virtù di un accordo privato e che si trovano nello stesso condominio o edificio.

Per autoconsumatore di energia rinnovabile si intende un cliente finale che, operando in propri siti ubicati entro confini definiti, produce energia elettrica rinnovabile per il proprio consumo e può immagazzinare o vendere energia elettrica rinnovabile autoprodotta purché, per un autoconsumatore di energia rinnovabile diverso dai nuclei familiari, tali attività non costituiscano l'attività commerciale o professionale principale.

L'impianto di produzione dell'autoconsumatore di energia rinnovabile può essere di proprietà di un soggetto terzo e/o gestito da un soggetto terzo, purché il soggetto terzo resti soggetto alle istruzioni dell'autoconsumatore di energia rinnovabile.

L'autoconsumatore di energia rinnovabile può realizzare, in autonomia o congiuntamente a un produttore terzo, una configurazione di SEU o ASAP ai sensi del TISSPC, nel rispetto delle relative definizioni.

Comunità di energia rinnovabile

Una Comunità di energia rinnovabile è un soggetto giuridico:

  1. che si basa sulla partecipazione aperta e volontaria (a condizione che, per le imprese private, la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non costituisca l'attività commerciale e/o industriale principale) ed è autonomo;
  2. i cui azionisti o membri che esercitano potere di controllo sono persone fisiche, piccole e medie imprese (PMI), enti territoriali o autorità locali, ivi incluse, ai sensi dell'art. 31, comma 1 lettera b) del D.Lgs. 199/21, le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale di Statistica (di seguito anche: ISTAT) secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, situati nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti di produzione detenuti dalla Comunità di energia rinnovabile;
  3. il cui obiettivo principale è fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai propri azionisti o membri o alle aree locali in cui opera, piuttosto che profitti finanziari.

Normativa di riferimento per Comunità Energetiche: